MORATORIA (I)
Moratoire (FR), Moratorium (D)
Al consigliere federale Alain Berset,
Alla signora Anne Lévy, direttrice dell’UFSP,
A Andrea Arz de Falco, della divisione malattie trasmissibili,
Al signor Raimund Bruhin, direttore di Swissmedic,
Ai medici cantonali,
Gentili Signore ed Egregi Signori,
Dato che le promesse di efficacia degli annunciati vaccini a tecnologia RNA fanno unicamente l’oggetto dei comunicati stampa delle aziende farmaceutiche ma di nessuna comunicazione scientifica dettagliata,
Dato che questi prodotti RNA sono offerti a meno di un anno dall’insorgenza dei primi casi registrati di malattia da Covid19, quando normalmente si verificano diversi anni per sviluppare qualsiasi vaccino, e mentre i test su Sars Cov 1 e Mers, virus precedenti e simili all’attuale Sars Cov 2, sono stati interrotti a causa di gravi effetti negativi,
Tenendo conto del fatto che le semplificazioni e l’abbreviazione delle procedure di autorizzazione violerebbero il principio di precauzione.
Dato che i vaccini contro l’RNA non sono, ai sensi dell’OMS, vaccini ma prodotti per la terapia genica costituiti da acidi nucleici, e che questi prodotti RNA non eviterebbero il contagio perché non introducono nelle cellule un virus attenuato o inattivato, un processo di vaccinazione ben noto,
Dato che questa tecnica, che non è immunizzante, non è mai stata testata negli esseri umani e promuove la produzione cellulare di proteine virali di cui non sappiamo in seguito se saranno riconosciute dall’organismo,
Dato che gli effetti collaterali di questi farmaci RNA non sono ancora noti ad oggi per le persone che hanno già precedentemente contratto la malattia da Covid 19, così come per i portatori asintomatici,
Tenendo conto del fatto che l’essere umano deve essere protetto contro gli abusi nel campo della procreazione medicalmente assistita e dell’ingegneria genetica (art. 119 cpv. 1 Cost.) e che la Confederazione legifera sull’utilizzo del patrimonio germinale e genetico umano. Così facendo, essa garantisce la protezione della dignità umana, dell’individuo e della famiglia, e in particolare rispetta il seguente principio (Art. 119 cpv. 2 Cost.): a. Tutte le forme di clonazione e qualsiasi intervento nel patrimonio genetico di gameti ed embrioni umani sono proibiti (Art. 119 cpv. 2 lett. b Cost.).
Dato il potenziale rischio di sballo immunitario da parte degli anticorpi facilitatori, ed il rischio di trascrizione inversa dall’RNA al DNA, con la modifica del nostro DNA, allora trasmissibile ereditariamente,
Dato che gli studi sul vaccino sono condotti abitualmente su giovani e in buona salute, e tenendo conto che la vaccinazione RNA è destinata principalmente ad anziani e disabili in istituti, spesso affetti da polimorbidità, e quindi con maggiore probabilità di sviluppare effetti negativi,
Data l’imprevedibile possibilità di generare un virus mutante molto più patogeno,
Dato che la composizione di questi “vaccini”, sostanze coadiuvanti, stabilizzatori, ci è sconosciuta,
Anche in considerazione dell’inedita e difficilissima gestione della situazione sanitaria in cui ci troviamo, è ancora più rischioso aggiungere massicciamente una nuova campagna di vaccinazione, peraltro “sconosciuta”, con troppi pochi dati tecnici,
Ed infine, dato che le interazioni legate alle epidemie stagionali sono possibili.
La somma dei suddetti elementi rappresenta un doppio pericolo per il cittadino: a causa della situazione epidemiologica descritta, ma anche consapevolmente la somministrazione di questo tipo di vaccino. Questo mettere la popolazione a doppio rischio non è medicalmente accettabile. Tanto più che esistono altri vaccini con un concetto noto, attualmente più scarsa in termini di percentuale di copertura immunitaria, ma in corso di miglioramento.
Ricordiamo che le autorità politiche e sanitarie responsabili del programma di vaccinazione anti-Covid-19 hanno una responsabilità legale per eventuali effetti potenziali deleteri o letali. Per quanto riguarda le aziende farmaceutiche, esse beneficiano dell’impunità legale, pur essendo il principale responsabile di eventuali incidenti vaccini.
Ricordando l’articolo 1 del Codice di Norimberga:
“Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Questo significa che l’interessato deve avere la capacità giuridica di dare il proprio consenso; che deve essere messo in condizione di esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forza, frode, costrizione, inganno o altre forme subdole di costrizione o di coercizione; e che deve avere una sufficiente conoscenza e comprensione di ciò che questo comporta, in modo da permettergli di prendere una decisione informata.
Prima che il soggetto sperimentale acconsenta, quindi, gli si devono fornire informazioni accurate sulla natura, durata e scopo dell’esperimento, nonché i metodi e mezzi utilizzati, i pericoli ed i rischi connessi così come le conseguenze per la sua salute o la sua persona che possono derivare dalla sua partecipazione a questa esperienza.
L’obbligo e la responsabilità di valutare le condizioni in cui il soggetto dà il suo consenso è responsabilità della persona che prende l’iniziativa e la direzione di questi esperimenti o di chi ci sta lavorando. Questo obbligo e questa responsabilità vanno a quella persona, che non può trasmetterli a nessun altro senza essere citato in giudizio. »
Per tutti i motivi sopra citati, noi, medici, farmacisti, infermieri, personale sanitario, professionisti della salute, indipendenti o in istituzioni, consapevoli della nostra responsabilità, richiediamo una MORATORIA IMMEDIATA sull’introduzione della vaccinazione con tecnologia RNA, fino a quando non saranno disponibili dati clinici comprovati, tramite lettera da parte vostra, ovvero delle risposte alle domande concernenti gli effetti secondari e gli effetti vaccinali di un livello di evidenza 1, e che tale vaccino non venga somministrato fino alla sua data di scadenza, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini.
Secondo il diritto conferito e tutelato dal Codice di Norimberga, dal Codice di etica medica e dal Giuramento di Ippocrate.
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